1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo sulla composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 462.790 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.